Ho già avuto modo di dire, e reputo utile ripeterlo, quale sia a mio modo di vedere la ragione vera della dura reazione della Magistratura associata alla pur blanda riforma Cartabia dell’Ordinamento Giudiziario. Ciò che i nostri togati faticano ad accettare è in realtà ciò che costituisce il vero valore aggiunto di una riforma altrimenti ancora lontana dalla adozione di misure e di regole finalmente idonee a restituire credibilità, prestigio e forza alla giurisdizione. E cioè che finalmente la Politica (cioè Parlamento e Governo) abbia osato mettere mano ad alcune problematiche ordinamentali considerate da sempre, e massimamente da 30 anni a questa parte, una sorta di riserva assoluta della magistratura associata.

Mi riferisco in particolare a due temi che da anni i penalisti italiani segnalano come prioritari: distacco dei magistrati presso l’esecutivo, e valutazioni di professionalità per la progressione in carriera (e dunque per una autentica responsabilizzazione del magistrato rispetto alla natura e alla qualità della propria quotidiana attività professionale). Concentriamoci su questo secondo tema. In sintesi, le critiche dei togati al famoso emendamento sulla formazione del fascicolo personale, in disparte gli sgangherati richiami nientedimeno che ad una “schedatura” quasi poliziesca della quale ciascuno di loro diverrebbe da oggi vittima, si riferiscono ad una gerarchizzazione e ad un condizionamento conformistico della magistratura quale catastrofico risultato di questa innovazione. Si dice: se giudicate la qualità del magistrato dalle conferme o dalle smentite dei suoi provvedimenti nei gradi successivi, prenderà corpo una idea di “superiorità” dei gradi di appello e di Cassazione rispetto al primo grado, e si indurrà il magistrato dei gradi inferiori ad adeguarsi supinamente alla giurisprudenza dominante, per non incorrere nel rischio di smentite pregiudizievoli per la propria carriera.

La natura pretestuosa di una simile obiezione si disvela già da sola. Il giudicato si forma nei gradi di giudizio successivi al primo, e la presunzione di innocenza si sgretola solo con l’eventuale conferma della condanna in Cassazione. Il valore “gerarchico” dei gradi di giudizio è in re ipsa. Nessuno contesta, d’altra parte, che una assoluzione dopo un rinvio a giudizio e magari un arresto, rientri nella normale dialettica del processo penale. Ma è agevole osservare che le valutazioni di professionalità sono quadriennali, e riguardano molte centinaia di provvedimenti adottati dal singolo magistrato, secondo criteri statistici che ovviamente tolgono ogni rilevanza alla singola o alle singole vicende giudiziarie. Questo vale anche a togliere ogni seria credibilità ad un altro argomento critico in voga in questi giorni, e cioè che in questo modo si tarperebbero le ali alla indipendenza creativa dell’interprete.

È ovvio che l’interpretazione innovativa in questa o quella o quell’altra sentenza tra trecento altre dello stesso giudice, nemmeno sarà rilevata dal famigerato “indice di anomalia”; mentre è altrettanto ovvio che se quel giudice esprime la propria originalità interpretativa in tutte e trecento le sue sentenze, ci troviamo di fronte ad un problema patologicamente conclamato. Ma la prova inconfutabile della pretestuosità di queste obiezioni di merito la trovate nella circolare Csm che già oggi regola – almeno formalmente – le valutazioni di professionalità, che sul punto così recita: «… esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, relativi alla definizione di fasi procedimentali o processuali o all’adozione di misure cautelari… e da valutarsi, ove presenti caratteri di significativa anomalia, anche alla luce del rapporto esistente tra provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati…». Dunque, esattamente i medesimi criteri oggi così veementemente incriminati.

La novità vera sta nel fatto che fino ad oggi il fascicolo si forma, ai fini di questa valutazione, sulla base del prelievo “a campione” dei provvedimenti del magistrato valutando, o addirittura da lui stesso indicati(!!!); mentre con la riforma tanto vituperata, nel fascicolo confluirebbero tutti i provvedimenti del magistrato, come è d’altronde ovvio e sacrosanto che sia. Non credete alle favole, la partita vera non è quella dell’autonomia della magistratura dalla politica, ma è l’esatto contrario. E se basta così poco per scatenare questo putiferio, convincetevi che questa riforma, certamente debole, lacunosa ed incompleta, ha il però pregio di aver mosso finalmente qualche primo passo verso il riequilibrio tra poteri dello Stato del quale il nostro Paese ha drammaticamente bisogno. Sono primi passi, altri e ben più seri dovranno seguirne, ma è questa la vera novità di questa riforma. E i magistrati, loro sì, lo hanno compreso benissimo.

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