1. Invero, non è del tutto chiaro perché i tempi della c.d. fase 2 della giustizia siano più lunghi delle altre attività sociali. La c.d. fase 2 è infatti fissata al 31 luglio. Non è chiaro, infatti, perché, oltre al problema delle carceri, dove sono evidenti la criticità e il succedersi di provvedimenti d’urgenza contrassegnati da impostazioni autoritarie, che prescindono dalle esigenze sicuritarie, dal Ministero, ma anche dal Consiglio Superiore della Magistratura, non giungano segnali e indicazioni sulla ripresa dell’attività giudiziaria. Tutto è lasciato alle scelte dei capi dei vari uffici giudiziari, non senza contrapposizioni tra magistratura ed avvocatura sulle modalità di svolgimento dei processi, sui processi da celebrare, sui tempi dei rinvii, sul lavoro delle cancellerie.

Per le altre attività sociali, sono stabilite linee guida, modalità di partecipazione e di presenza. Si riaprono le attività commerciali, industriali, sociali, ma la giustizia è scomparsa dai radar. Sembra una terra di nessuno. Solo norme processuali: sospensioni e differimenti dei processi, attività da remoto, qualche indicazione sull’uso di strumenti informatici. Peraltro, non è un settore nel quale difettino le implicazioni economiche e sociali per la collettività e per gli operatori della giustizia. Anche per la giustizia la fase emergenziale deve esaurirsi e i tribunali devono recuperare la loro funzionalità con protocolli di sicurezza adeguati.

2. Peraltro, il preventivabile superamento della fase emergenziale prospetterà non poche questioni che dovrebbero essere oggetto di attenzione, oltre alle implicazioni processuali della applicazione delle norme emergenziali (fra le altre: sospensione della durata della custodia cautelare e della prescrizione). Invero, tornano sul tappeto tutte le situazioni che l’emergenza ha congelato ma non superato. Dal 1° settembre dopo l’ennesimo rinvio diventerà operativa la riforma delle intercettazioni telefoniche, con le sue criticità connesse all’uso del captatore informatico, soprattutto in relazione all’attività che supera il mero dato delle comunicazioni.

Sarà inevitabile e necessario riprendere il confronto sulla riforma della prescrizione (c.d. lodo Conte) parcheggiata in un disegno di legge di più ampia riforma del processo penale. Appunto. Seppur depositato alla Camera lo schema di legge delega dovrà passare al vaglio parlamentare, la fase attuativa e i successivi passaggi legislativi. È ragionevole pensare che questo iter sarà lungo e travagliato. In questa occasione non mancheranno le tensioni e le contrapposizioni tra le forze governative e le associazioni di magistrati e avvocati che sulla formulazione originaria, al di là dei limiti di una riforma significativa, presentata come “epocale” avevano manifestato riserve e critiche.
È facile ipotizzare che in questa occasione che peraltro già prevede una disciplina tesa alla informatizzazione del processo, che troverà occasione per un suo (positivo) incremento, troverà spazio la questione del processo da remoto, cartolarizzato e orale. Si tratterà delle conseguenze della stagione di lockdown vissuta dalla giustizia.

Rafforzamento dell’attuale disciplina dell’art. 146 bis disp. att., allungamento delle ipotesi di procedimenti cartolarizzati, compressione dei momenti connotati da oralità saranno oggetto di dibattiti contrapposti. Le ultime vicende dell’organizzazione del Ministero della Giustizia e delle nomine negli uffici direttivi, che hanno toccato anche posizioni di vertice nella struttura istituzionale, renderà indispensabile e non più differibile una riforma non solo del Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche in termini profondi dell’ordinamento giudiziario.

Restano problematici gli approdi, stante le conclamate contiguità tra magistratura e politica e considerato il generale coinvolgimento dei magistrati nella filosofia della gestione della organizzazione giudiziaria. Come se non bastasse, nonostante l’involuzione restrittiva imposta al sistema penitenziario, non è difficile ipotizzare alcuni contraccolpi sul tema della gestione carceraria di decisioni della Corte costituzionale e di quella europea, nonché il ripensamento e il recupero di quanto elaborato dalla Commissione Giustizia.

3. L’intasamento dei processi, conseguente ai rinvii ed alle sospensioni, accrescimento dei contenziosi inevitabili sulle gestioni sanitarie dell’emergenza, nonché prevedibili patologie nella gestione dei flussi finanziari dei provvedimenti del Governo, porranno il problema di un provvedimento indulgenziale. Abbiamo fatto un piccolo passo nel futuro ma ci portiamo tutto il peso del passato.