Leggo gli articoli, a firma del direttore, pubblicati, su codesto giornale il 24 luglio, “LA PORCATA DELLA CASSAZIONE; LE BALLE DI TRAVAGLIO”; “BERLUSCONI-ESPOSITO: QUELL’UDIENZA FU ILLEGALE”. Si sostiene negli articoli che “esiste una comunicazione della Corte di Appello, datata 5 luglio 2013, che avverte la Cassazione che la prescrizione sarebbe scattata non prima del 14 settembre ….. dunque la convocazione per il 31 luglio fu illegale e l’udienza non spettava alla sezione di Esposito”. Ora, per dare una corretta informazione, è necessario che i documenti si leggano per intero e nel loro effettivo contenuto e se essi sono superati da altri documenti successivi, se ne deve necessariamente dar conto.
Rettifico l’incompleta, distorta, fuorviante notizia da ritenersi diffamatoria:
a) Il fascicolo in questione mi venne consegnato alle h. 12 del 9 luglio 2013 negli uffici della 1^ sezione penale (che fungeva quell’anno da sezione feriale), proveniente dalla III sezione cui il processo era stato assegnato, con l’indicazione, da parte del magistrato delegato all’ufficio esame preliminare dei ricorsi di tale sezione: “URGENTISSIMO” “prescrizione 1/8/2013”;
b) Per chi non ne avesse conoscenza, l’ufficio esame preliminare dei ricorsi – esistente presso tutte le sezioni – ha il compito, tra l’altro, di individuare e segnare sulla copertina del fascicolo – ove esiste un’apposita voce – la data della prescrizione affinché il Presidente della sezione, cui il fascicolo viene trasmesso, possa individuare e fissare l’udienza utile ad evitare il verificarsi della prescrizione;
c) Questo è avvenuto, nel caso di specie, ove – tenuto conto che il fascicolo mi era stato consegnato il 9/7 e la prescrizione era stata individuata dall’ufficio competente per il 1°/8, non esisteva altra scelta che fissare il processo per l’udienza del 30/7 (udienza e collegio già predisposti con decreto del Primo Presidente della Corte del 22 maggio 2013). Nel fissare la data dell’udienza nominai, ed era una mia scelta discrezionale, relatore il cons. Amedeo Franco;
d) La nota datata 5/7/2013 (di cui si fa cenno nell’articolo e che indica, in rettifica, come data della prescrizione della 1^ annualità il 14/9/2013), venne inviata via fax dalla Corte di Appello di Milano “alla cancelleria centrale penale della Corte di Cassazione” ove fu protocollata al n° 650 di quel giorno: 5/7/2013, h. 12.45. Detta nota – ed è questo il “piccolo” particolare che è “forse” sfuggito di ricordare – venne erroneamente girata e trasmessa dalla cancelleria centrale alla VI sezione della Corte – (come si evince dalla stampigliatura sulla nota citata: “Corte Suprema di Cassazione VI sezione penale”) – sezione che non c’entrava nulla, tant’è che essa restituì la nota alla Corte di Appello, via fax in pari data (5/7), con la seguente dicitura: “non avendo questa sezione procedimenti pendenti (v. visualizzazione) non si capisce a quale procedimento ci si riferisce”.
e) Pertanto, alla data del 5/7/2013, né la III sezione né la sezione feriale erano a conoscenza di tale nota e non erano neanche in possesso del fascicolo processuale, essendo questo pervenuto, nella cancelleria della III sezione, la mattina del 9 luglio e, poi, trasmesso alle h. 12 di quel giorno alla sezione feriale.
f) Dimentica l’articolista di ricordare l’altro “piccolo” particolare e, cioè, che la nota del 5/7 fu superata da altra nota della Corte di Appello di Milano datata 8/7/2013. Con tale nota – preso atto che “la rettifica della prescrizione era stata già trasmessa a mezzo fax ed era stato restituito in pari data, stesso mezzo, assumendovi che non vi fossero procedimenti pendenti presso la sezione VI penale e, quindi, non si capisce a quale procedimento facesse riferimento” – la Corte di Appello di Milano inviava nuovamente il prospetto del calcolo della prescrizione. Tale ulteriore nota venne inviata “al Presidente della sezione III penale” e alla “sezione I penale” e pervenne alla III sezione penale, via fax, alle h. 9.34 dell’11/7/2013 e alla sezione I penale alle h. 9.35 dell’11/7/2013. Sulla nota così ricevuta, oltre l’indicazione del giorno e dell’ora del fax, vi è il timbro della I sezione penale dell’11 luglio 2013 “pervenuto in cancelleria per fax” nonché pervenuto “alla sez. feriale 11/7/2013”.
g) Pertanto, la nota della Corte di Appello pervenne alla sezione feriale dopo che il processo era stato già fissato il 9 luglio sicché “nessuna gravissima irregolarità” ci fu come, invece, si afferma nell’articolo; così come è del tutto infondata l’affermazione che l’udienza “si sarebbe potuta svolgere a settembre ed essere affidata alla sezione specializzata”.
h) La prescrizione alla data del 14 settembre 2013 non avrebbe mai potuto determinare l’assegnazione della causa alla sezione ordinaria giacché i processi in cui la prescrizione maturi nel periodo feriale (all’epoca: 1° agosto – 15 settembre) vanno, automaticamente alla sezione feriale (ove vanno addirittura “i procedimenti la cui prescrizione maturi nei successivi 45 giorni previa ordinanza con la quale è stata dichiarata l’urgenza del processo”: punto 5, lett. a) n° 2 decreto Presidente Corte di Cassazione del 22/5/2013, il che significa che debbono essere trattati in sezione feriale – entro la data del 14 settembre che era l’ultima udienza che tiene tale sezione – anche i processi in cui la prescrizione venga a maturare entro il 30 ottobre.
i) Nessuna istanza di rinvio fu avanzata dai difensori degli imdputati e, ove essa fosse stata presentata e ove fosse stata accolta, il processo sarebbe stato celebrato pur sempre entro il 14/9 e pur sempre in sezione feriale.
j) Atteso il carattere diffamatorio dei titoli e del contenuto degli articoli, sarà sporta formale querela all’A.G..
k) Tanto premesso, La invito a pubblicare la presente rettifica, con lo stesso rilievo, come previsto dalla legge sulla stampa, degli articoli in questione che risultano pubblicati in prima pagina e a piena pagina 6.

Antonio Esposito

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Carissimo dottor Esposito, io la capisco benissimo: lei è finito al centro delle vicenda politico-giudiziaria forse più grande del trentennio, e ora si sente messo un po’ in mezzo. Persino dalle testimonianze postume di un suo collega il quale sosteneva che quella sezione feriale della Cassazione presieduta da lei, e che condannò Berlusconi con una sentenza considerata discutibile da molti giuristi, fosse in realtà un plotone di esecuzione. Non ha torto, nel ribellarsi: io stesso non credo affatto che le colpe di quella incredibile vicenda siano tutte sue. Però, dottor Esposito, le date sono date. È inutile che lei continui a sostenere che la comunicazione della Corte d’Appello di Milano che fissava la giusta data della prescrizione arrivò solo l’11 luglio. La comunicazione arrivò il 9 luglio alle 15 e 15. Ci sono i fax a provarlo, non si scappa.
Lei chiede: ma cosa ci fu di irregolare? Niente, risponde. Io invece le faccio notare, senza nessuna polemica e assai pacatamente, che una irregolarità piuttosto grave ci fu: la difesa aveva diritto a 30 giorni di tempo per prepararsi, e gliene furono concessi solo 20 sostenendo che altrimenti sarebbe scattata la prescrizione. La prescrizione, dottor Esposito, non sarebbe scattata. lei me lo conferma in modo chiaro in questa sua lettera, e la ringrazio per la conferma. Quindi lei mi conferma che l’irregolarità ci fu. E che se non ci fosse stata non sarebbe toccato a lei giudicare Berlusconi ma ad altri giudici. Giusto? E mi conferma che quella decisione spostò il corso della politica italiana. Poi osserva: la difesa non chiese il rinvio. Già, dottore, ma la difesa non conosceva quella comunicazione della Corte d’Appello che spostava la prescrizione. Capisce che – almeno per noi giornalisti che abbiamo il compito di informare l’opinione pubblica – tutto questo non è una cosa da poco. Immagino che ne converrà. E immagino che converrà che non c’era nulla di diffamatorio nel ricordare queste date che purtroppo l’opinione pubblica non conosceva (conosceva le date sbagliate fornite dal Fatto Quotidiano). Lei dice che mi querelerà e che chiederà per me una pena detentiva. Lo hanno già fatto molti altri magistrati famosi : da Scarpinato, a Lo Forte, a Davigo, altri hanno chiesto invece solo risarcimento in soldi (da Gratteri a Di Matteo a De Magistris). Spesso i suoi ex colleghi fanno così. Usano l’arma della querela per intimidire i giornalisti. Pensano che il diritto di critica e di informazione dei giornalisti si fermi sulla soglia della Casta della magistratura. A noi giornalisti resta il compito di far finta di niente e tirare dritto per la nostra strada.

Piero Sansonetti

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