Il Senato ha approvato – con la fiducia – la conversione in legge del d.l. n. 18 del 2020 contenente “Misure per contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19 … nonché misure in materia di giustizia …”. Ora il provvedimento passa all’aula della Camera dei deputati. Con riferimento al tema della giustizia penale, contenuto negli artt. 83 e 123 + 124, sono state marginali le novità introdotte in tema di libertà personale, dimenticando tutte le cose che sul punto sono state dette anche molto autorevolmente. Viene quasi da dubitare dei propri convincimenti.

Per cogliere meglio il mio punto di vista, mi sono ipotizzato un dialogo tra due detenuti nel Carcere di Rebibbia.
A: «Come va?»
B: «Bene, domani esco dal carcere e vado in detenzione domiciliare»
A: «Ma non dovevi scontare ancora un anno di pena?»
B: «Si, ma c’è il d.l. n. 18 del 2020 che in ragione dell’emergenza Covid-19 concede questa possibilità. E tu?»
A:« Io ho scontato undici mesi e venti giorni di custodia cautelare, per lo stesso reato per il quale tu sei stato condannato e dovevo uscire tra dieci giorni, ma sempre per il d.l. n. 18 del 2020 sono stati sospesi i tempi della restrizione cautelare in carcere».

È sin troppo evidente che ci sia uno strabismo legislativo, come se gli artt. 83, da un lato, e 123 – 124 dall’altro siano stati scritti da mani diverse. Invero, l’art. 83 tratta le misure cautelari tutte in modo omogeneo, sia che si tratti del ritiro del passaporto o dell’obbligo di firma, sia che si tratti della misura del carcere, mentre l’art. 123 – 124 si occupa del carcere. La ratio dell’intervento legislativo sul carcere riguarda il decongestionamento delle strutture, il rischio epidemiologico, la tutela della salute dei soggetti ristretti e questo attiene sia ai condannati, sia agli imputati.
Si può discutere se la sospensione delle attività processuali riguardi l’art. 308 c.p.p., cioè le misure interdittive e le misure cautelari personali. Invero, ci sono molte misure del codice che sospendono il decorso dei termini massimi di restrizione per ragioni procedurali: l’art. 305, secondo comma, c.p.p. e l’art. 275 dove è disciplinato il c.d. congelamento dei termini di fase.

Il problema che l’art. 83 non affronta è lo stato restrittivo di carcere della misura cautelare, già considerato extrema ratio. In sintesi, non si deve trattare la custodia cautelare in carcere ai tempi del Covid-19 alla stregua di tutte le altre misure cautelari, ma di individuare anche per questi soggetti misure alternative alla detenzione inframuraria. Non è inopportuno ricordare che sarebbe necessario che il ministro della Salute di intesa con il ministro di Giustizia verifichi le condizioni sanitarie delle carceri come emerge dal art 286 bis cpp. seppur sotto il diverso profilo della situazione legata all’Hiv.

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